Art. 194 
 
 
Consegna  del  denaro,  titoli,  scritture  contabili  e   di   altra
                           documentazione 
 
    1. Devono essere consegnati al curatore: 
    a) il denaro contante; 
    b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti; 
    c)  le  scritture  contabili  e  ogni  altra  documentazione  dal
medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria. 
    2. Il denaro e' dal curatore depositato sul conto corrente  della
procedura.  I  titoli  e   gli   altri   documenti   sono   custoditi
personalmente  dal  curatore  o,  con  autorizzazione   del   giudice
delegato, affidati in custodia a terzi. 
    3. Ogni interessato, se autorizzato dal  curatore,  puo',  a  sue
spese,  esaminare  le  scritture  contabili  e  gli  altri  documenti
acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.