Art. 195 
 
 
                             Inventario 
 
    1. Il curatore, rimossi, se in  precedenza  apposti,  i  sigilli,
redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme
stabilite dal codice di procedura  civile,  presenti  o  avvisati  il
debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando  processo
verbale delle attivita' compiute, al quale allega  la  documentazione
fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori. 
    2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore. 
    3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il  debitore
o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno
notizia di altri beni da  comprendere  nell'inventario,  avvertendoli
delle pene stabilite dall'articolo 327 in  caso  di  falsa  o  omessa
dichiarazione. 
    4. L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto  da
tutti gli intervenuti. Uno degli  originali  deve  essere  depositato
nella cancelleria del tribunale.