Art. 196 
 
 
                      Inventario di altri beni 
 
    1. In deroga a quanto previsto dagli articoli  151,  comma  2,  e
210, il giudice delegato, su istanza della parte  interessata,  puo',
sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se gia'  costituito,
disporre che non siano inclusi  nell'inventario  o  siano  restituiti
agli aventi diritto i beni mobili sui  quali  terzi  vantano  diritti
reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili. 
    2. Sono inventariati anche i beni di proprieta' del debitore  dei
quali il terzo detentore ha diritto  di  rimanere  nel  godimento  in
virtu' di un titolo opponibile al curatore.