Art. 197 
 
 
    Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore 
 
    1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture  contabili
e i documenti del debitore di mano in mano che  ne  fa  l'inventario,
fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2. 
    2. Se il debitore possiede immobili o  beni  mobili  iscritti  in
pubblici registri, il curatore notifica un  estratto  della  sentenza
dichiarativa  di  fallimento  ai  competenti  uffici,   perche'   sia
trascritto nei pubblici registri. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.