Art. 198 
 
 
Elenchi dei  creditori  e  dei  titolari  di  diritti  immobiliari  o
                        mobiliari e bilancio 
 
    1. Il curatore, in base alle scritture contabili del  debitore  e
alle  altre  notizie  che  puo'  raccogliere,  compila  l'elenco  dei
creditori, con l'indicazione dei  rispettivi  crediti  e  diritti  di
prelazione, nonche' l'elenco  di  coloro  che  appaiono  titolari  di
diritti reali e  personali,  mobiliari  e  immobiliari,  su  beni  in
possesso o nella disponibilita' del debitore, con  l'indicazione  dei
titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. 
    2. Il curatore deve  inoltre  redigere  il  bilancio  dell'ultimo
esercizio, se non  e'  stato  presentato  dal  debitore  nel  termine
stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai  bilanci  e  agli
elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.