Art. 199 
 
 
                      Fascicolo della procedura 
 
    1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale
viene assegnato il domicilio digitale e viene  formato  il  fascicolo
informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti  tutti
gli atti, i provvedimenti e  i  ricorsi  attinenti  al  procedimento,
opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per  ragioni
di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato. 
    2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore  possono
prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i
provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per  quelli  di
cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione. 
    3. Gli altri creditori ed  i  terzi  hanno  diritto  di  prendere
visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti  per  i  quali
sussiste   un   loro   specifico   ed   attuale   interesse,   previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore. 
    4. I creditori possono prendere  visione  ed  estrarre  copia,  a
proprie spese, degli atti, dei  documenti  e  dei  provvedimenti  del
procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi  sui
beni compresi nella liquidazione giudiziale.