Art. 112 Prove d'esame 1. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e dall'articolo 106, durante il corso, gli allievi vice ispettori sostengono prove d'esame consistenti in prove scritte o orali e in prove pratiche sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione. 2. La valutazione delle prove d'esame scritte o orali e' espressa in trentesimi; le prove sono superate se l'allievo vice ispettore consegue un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse. 3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio finale di «idoneita'» o «non idoneita'», salvo che per il conseguimento di particolari esigenze formative non sia diversamente disposto nel Piano della formazione.