Art. 112 
 
                            Prove d'esame 
 
  1. Fermo restando quanto  eventualmente  disposto  dalle  norme  in
materia di autonomia didattica  degli  atenei  e  dall'articolo  106,
durante il corso, gli allievi vice ispettori sostengono prove d'esame
consistenti in prove scritte  o  orali  e  in  prove  pratiche  sulle
materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione. 
  2. La valutazione delle prove d'esame scritte o orali  e'  espressa
in trentesimi; le prove sono superate  se  l'allievo  vice  ispettore
consegue un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna
di esse. 
  3. Le prove pratiche  sono  valutate  con  un  giudizio  finale  di
«idoneita'» o «non idoneita'», salvo  che  per  il  conseguimento  di
particolari esigenze formative  non  sia  diversamente  disposto  nel
Piano della formazione.