(Trattato-art. 198)
 
                              Art. 198 
 
 
  Sara' a carico dell'Austria il  costo  totale  di  mantenimento  di
tutti gli eserciti alleati e associati che occupano territori entro i
suoi confini, come sono determinati nel presente trattato, a  partire
dalla firma dell'armistizio del  3  novembre  1918.  Il  mantenimento
degli eserciti comprende: le spese  di  sussistenza  degli  uomini  e
degli  animali,  gli  alloggi  ed  accantonamenti,  i  soldi   e   le
indennita', gli stipendi e i salari, il  casermaggio  (couehage),  il
riscaldamento, l'illuminazione, il  vestiario,  l'equipaggiamento,  i
finimenti e le  bardature,  l'armamento,  il  materiale  rotabile,  i
servizi di aeronautica, i servizi sanitari per  malati  e  feriti,  i
servizi veterinari e di rimonta,  i  servizi  di  trasporto  di  ogni
specie (per strada ferrata, via marittima o  fluviale,  autoveicoli),
le comunicazioni e corrispondenze, e in generale le spese di tutti  i
servizi amministrativi o  tecnici,  necessari  all'allenamento  delle
truppe, al mantenimento dei loro effettivi  e  alla  loro  efficienza
militare. 
 
  Tutte le spese che rientrano nelle categorie  suddette,  in  quanto
corrispondono ad acquisti o requisizioni compiute dai Governi alleati
e associati nei territori occupati, saranno  rimborsate  dal  Governo
austriaco ai Governi alleati e associati in corone, o in altra valuta
legale dell'Austria che  possa  essere  sostituita  alle  corone,  al
saggio di cambio corrente o concordato. 
 
  Tutte le altre spese predette saranno rimborsate nella  valuta  del
paese al quale il pagamento e' dovuto.