Art. 198 Sara' a carico dell'Austria il costo totale di mantenimento di tutti gli eserciti alleati e associati che occupano territori entro i suoi confini, come sono determinati nel presente trattato, a partire dalla firma dell'armistizio del 3 novembre 1918. Il mantenimento degli eserciti comprende: le spese di sussistenza degli uomini e degli animali, gli alloggi ed accantonamenti, i soldi e le indennita', gli stipendi e i salari, il casermaggio (couehage), il riscaldamento, l'illuminazione, il vestiario, l'equipaggiamento, i finimenti e le bardature, l'armamento, il materiale rotabile, i servizi di aeronautica, i servizi sanitari per malati e feriti, i servizi veterinari e di rimonta, i servizi di trasporto di ogni specie (per strada ferrata, via marittima o fluviale, autoveicoli), le comunicazioni e corrispondenze, e in generale le spese di tutti i servizi amministrativi o tecnici, necessari all'allenamento delle truppe, al mantenimento dei loro effettivi e alla loro efficienza militare. Tutte le spese che rientrano nelle categorie suddette, in quanto corrispondono ad acquisti o requisizioni compiute dai Governi alleati e associati nei territori occupati, saranno rimborsate dal Governo austriaco ai Governi alleati e associati in corone, o in altra valuta legale dell'Austria che possa essere sostituita alle corone, al saggio di cambio corrente o concordato. Tutte le altre spese predette saranno rimborsate nella valuta del paese al quale il pagamento e' dovuto.