(Trattato-art. 199)
 
                              Art. 199 
 
 
  L'Austria conferma la resa di rutto il materiale  consegnato  o  da
consegnare alle Potenze alleate e associate in base alla  convenzione
di armistizio  del  3  novembre  1918  e  successive  convenzioni,  e
riconosce il diritto delle Potenze, alleate  e  associate  su  questo
materiale. 
 
  Sara' accreditato all'Austria, in conto delle somme da essa  dovute
ai Governi alleati e associati, a titolo di riparazioni,  il  valore,
stabilito dalla Commissione delle riparazioni, di  quella  parte  del
detto materiale  che,  non  vendo  carattere  militare,  dovrebbe,  a
giudizio della Commissione, essere abbonata all'Austria. 
 
  I beni appartenenti agli  Stati  alleati  e  associati  o  ai  loro
sudditi, restituiti o consegnati in natura in base  alle  convenzioni
di armistizio, non saranno accreditati all'Austria.