Art. 199 L'Austria conferma la resa di rutto il materiale consegnato o da consegnare alle Potenze alleate e associate in base alla convenzione di armistizio del 3 novembre 1918 e successive convenzioni, e riconosce il diritto delle Potenze, alleate e associate su questo materiale. Sara' accreditato all'Austria, in conto delle somme da essa dovute ai Governi alleati e associati, a titolo di riparazioni, il valore, stabilito dalla Commissione delle riparazioni, di quella parte del detto materiale che, non vendo carattere militare, dovrebbe, a giudizio della Commissione, essere abbonata all'Austria. I beni appartenenti agli Stati alleati e associati o ai loro sudditi, restituiti o consegnati in natura in base alle convenzioni di armistizio, non saranno accreditati all'Austria.