(Trattato-art. 200)
 
                              Art. 200 
 
 
  Salvo la disposizione  dell'ultimo  comma  del  presente  articolo,
l'ordine di precedenza dei pagamenti privilegiati stabiliti dall'art.
199 sara' il seguente: 
 
    a) le spese degli eserciti di  occupazione,  come  sono  definite
all'art. 198, durante l'armistizio; 
 
    b) le spese degli eserciti di  occupazione,  come  sono  definite
all'art. 198, dopo l'entrata in vigore del presente trattato; 
 
    c) l'importo delle riparazioni risultanti dal presente trattato o
da altri trattati e convenzioni addizionali; 
 
    d)  ogni  altro  onere  incombente  all'Austria  in  forza  della
convenzione di armistizio, del presente trattato o di altri  trattati
e convenzioni addizionali. 
 
  Il pagamento dei viveri e delle materia prime fornite  all'Austria,
ed ogni altro pagamento che le principali Potenze alleate o associate
stimeranno  indispensabile  per  mettere  l'Austria   in   grado   di
soddisfare i suoi impegni circa le riparazioni, avranno la  priorita'
nella misura e alle condizioni che sono state o che  potranno  essere
stabilite dai Governi delle Potenze alleate e associate.