Art. 200 Salvo la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo, l'ordine di precedenza dei pagamenti privilegiati stabiliti dall'art. 199 sara' il seguente: a) le spese degli eserciti di occupazione, come sono definite all'art. 198, durante l'armistizio; b) le spese degli eserciti di occupazione, come sono definite all'art. 198, dopo l'entrata in vigore del presente trattato; c) l'importo delle riparazioni risultanti dal presente trattato o da altri trattati e convenzioni addizionali; d) ogni altro onere incombente all'Austria in forza della convenzione di armistizio, del presente trattato o di altri trattati e convenzioni addizionali. Il pagamento dei viveri e delle materia prime fornite all'Austria, ed ogni altro pagamento che le principali Potenze alleate o associate stimeranno indispensabile per mettere l'Austria in grado di soddisfare i suoi impegni circa le riparazioni, avranno la priorita' nella misura e alle condizioni che sono state o che potranno essere stabilite dai Governi delle Potenze alleate e associate.