(Trattato-art. 201)
 
                              Art. 201 
 
 
  Le precedenti  disposizioni  non  pregiudicheranno  il  diritto  di
ciascuna delle Potenze alleate e associate, di disporre dagli averi o
delle  proprieta'  del  nemico,  che  si  troveranno  sotto  la  loro
giurisdizione all'entrata in vigore del presente trattato.