(Trattato-art. 202)
 
                              Art. 202 
 
 
  Le precedenti disposizioni non pregiudicheranno  in  alcun  modo  i
pegni e le ipoteche costituiti  legalmente  a  favore  delle  Potenze
alleate e associate o dei loro sudditi, prima dell'inizio dello stato
di guerra fra l'Austria-Ungheria e le  Potenze  alleate  e  associate
interessate,  e  consentite,  rispettivamente,  dal  cessato  Governo
austriaco o dai sudditi dell'antico Impero d'Austria, sui  beni  loro
appartenti alla data suddetta, salvo che tassative  disposizioni  del
presente trattato o di convenzioni addizionali non provvedano per  la
variazione di detti pegni e ipoteche.