(Trattato-art. 203)
 
                              Art. 203 
 
 
    1° Ciascuno degli Stati cui sono trasferiti territori dell'antica
Monarchia austro-ungarica e ciascuno degli Stati  che  sorgono  dallo
smembramento di essa, inclusa l'Austria,  assumera'  l'onere  di  una
parte del debito del  cessato  Governo  austriaco,  esistente  al  28
luglio 1914, espressamente garantito su strade  ferrate,  miniere  di
sali o altri beni. 
 
  La parte che dovra' essere cosi assunta  da  ciascuno  degli  Stati
suddetti  sara'  quella  che  a  giudizio  della  Commissione   delle
riparazioni, corrisponde all'ammontare  del  debito  garantito  sulle
strade ferrate, miniere di sale ed altri  beni  trasferiti  al  detto
Stato, in forza del presente trattato o  di  trattati  e  convenzioni
addizionali. 
 
  L'importo dell'onere relativo al debito garantito, cosi' assunto da
ciascuno  Stato,  eccetto  che  dall'Austria,  sara'  valutato  dalla
Commissione delle riparazioni sulla base che essa riconoscera'  equa;
il valore cosi' accertato sara'  dedotto  dalla  somma  dovuta  dallo
Stato in questione all'Austria, per beni del cessato  e  dell'attuale
Governo  austriaco,  che  il  detto  Stato   acquista   insieme   col
territorio. Ciascuno Stato sara'  responsabile  soltanto  per  quella
parte del debito garantito di cui assume l'onere a norma del presente
articolo,  e  i  portatori  del  debito  assunto  da  Stati   diversi
dall'Austria non avranno alcun diritto di rivalsa contro l'Austria  o
contro alcun altro Stato. 
 
  Agli  effetti  dell'applicazione  di   questo   articolo,   saranno
considerati debiti garantiti gli obblighi di  pagamento  assunti  dal
cessato Governo austriaco, relativi all'acquisto di linee ferroviarie
o di proprieta' della stessa indole. La ripartizione degli oneri  che
risultano da questi impegni sara' stabilita dalla  Commissione  delle
riparazioni nello stesso modo come per i debiti garantiti. 
 
  I beni specialmente vincolati a garanzia dei debiti considerati dal
presente articolo rimarranno specialmente vincolati  a  garanzia  del
rispettivo nuovo debito;  ma  nel  caso  in  cui  i  detti  beni,  in
conseguenza  del  presente  trattato,  venissero   a   trovarsi   sul
territorio di piu' di uno Stato, la parte  di  essi  che  rimarra'  a
ciascuno Stato costituira' la garanzia  di  quella  parte  del  nuovo
debito che e' attribuita al detto Stato  e  non  di  alcun'altra  del
debito stesso. 
 
  I debiti, il cui onere e' trasferito a norma del presente articolo,
saranno  espressi  nella   valuta   dello   Stato   che   assume   la
responsabilita' dei  medesimi,  qualora  il  debito  originale  fosse
espresso in carta-moneta austro-ungarica. Per  quanto  riflette  tale
conversione, la moneta dello Stato assuntore sara' valutata, rispetto
alle corone-carta austro-ungariche, al saggio al  quale  tali  corone
furono dal  detto  Stato  convertite  nella  propria  moneta,  quando
sostitui' per  la  prima  volta  con  la  propria  moneta  le  corone
austro-ungariche. 
 
  La base di questa conversione  dell'unita'  monetaria  nella  quale
sono espressi  i  titoli  sara'  subordinata  all'approvazione  della
Commissione delle riparazioni, la quale  chiedera',  se  lo  stimera'
opportuno, allo Stato che effettua la conversione, di modificarne  le
condizioni. Tale modificazione  sara'  chiesta  soltanto  qualora  la
Commissione ritenga che,  alla  data  della  conversione,  il  cambio
sull'estero della unita' o delle  unita'  monetarie  sostituite  alla
unita'  monetaria   i   cui   vecchi   titoli   sono   espressi   sia
considerevolmente  inferiore  al  cambio  sull'estero  della   unita'
monetaria originaria. 
 
  Se il debito originario austriaco  era  espresso  in  valuta  o  in
valute straniere, il nuovo debito sara' espresso nella stessa o nelle
stesse valute. 
 
  Se il debito originario austriaco  era  espresso  in  valuta  aurea
austro-ungarica, il  nuovo  debito  sara'  espresso  nell'equivalente
importo di sterline e di dollari-oro  degli  Stati  Uniti  d'America;
l'equivalenza sara' calcolata in base al peso e  al  titolo  dell'oro
delle tre valute quali erano legalmente stabiliti al 1° gennaio 1914. 
 
  Se  i  vecchi  titoli  portavano  esplicitamente  o  implicitamente
opzioni di valuta estera a saggio fisso o altrimenti, anche  i  nuovi
titoli porteranno le stesse opzioni. 
 
    2° Ciascuno deli Stati cui e'  trasferita  parte  del  territorio
dell'antica Monarchia austro-ungarica, e  ciascuno  degli  Stati  che
sono sorti dallo smembramento di essa, inclusa  l'Austria,  assumera'
l'onere di una parte del debito pubblico non garantito ed espresso in
titoli del cessato Governo  austriaco,  come  era  costituito  al  28
luglio 1914, calcolata in base al rapporto fra la media dei tre  anni
finanziari 1911-1912-1913 di determinate  categorie  di  redditi  del
territorio  assegnato,  e  la  media,  negli   stessi   anni,   delle
corrispondenti   categorie   di   redditi   dell'intero    territorio
dell'antico  Stato  austriaco:  categorie,  che,  a  giudizio   della
Commissione delle riparazioni, rappresentino nella misura piu' giusta
la capacita' contributiva dei rispettivi territori. I  redditi  della
Bosnia e dell'Erzegovina non saranno computati in questo conteggio. 
 
  Alle  obbligazioni  concernenti  il  debito  pubblico  espresso  in
titoli, assunte ai sensi del presente articolo,  sara'  fatto  fronte
nel modo indicato nell'allegato seguente. 
 
  Il Governo  austriaco  sara'  solo  responsabile  di  ogni  impegno
contratto prima del 28 luglio 1914  dal  Governo  austriaco  di  quel
tempo, all'infuori degli impegni rappresentati, da titoli di rendita,
buoni, obbligazioni, valori e biglietti espressamente contemplati nel
presente trattato. 
 
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  e  quelle  del  seguente
allegato  non  saranno  applicabili  ai  titoli   dell'antico   Stato
austriaco, depositati presso  la  Banca  austro-ungarica  a  garanzia
della carta-moneta emessa dalla detta Banca. 
 
                              ALLEGATO. 
 
  L'importo del debito pubblico non garantito ed espresso in  titoli,
il  cui  onere  deve  essere  ripartito  in  base  alle  disposizioni
dell'art.  203,  e'  costituito  dall'importo  del  debito   pubblico
austriaco, quale  era  al  28  luglio  1914,  dedotta  la  parte  che
rappresenta la quota del detto debito a carico  del  cessato  Governo
ungherese, quale  risulta  dalla  convenzione  addizionale  approvata
dalla legge austro-ungarica del 30 dicembre 1907 (B. L. I.,  n.  278)
circa il contributo dei paesi della Sacra Corona ungherese agli oneri
del debito generale dalla Monarchia austro-ungarica. 
 
  Ciascuno degli Stati che assume l'onere di una parte del debito non
garantito  dell'antico  Stato  austriaco  dovra',  entro   tre   mesi
dall'entrata in vigore del presente trattato, se non  lo  abbia  gia'
fatto, contrassegnare con un proprio bollo speciale  tutti  i  titoli
del detto debito esistenti nel suo territorio. 
 
  Sara'  tenuto  conto   dei   numeri   caratteristici   dei   titoli
contrassegnati, che  saranno  rimessi,  insieme  con  agli  documenti
giustificativi della bollatura, alla Commissione delle riparazioni. 
 
  I portatori di titoli pubblici  entro  il  territorio  di  ciascuno
degli Stati cui, a termini del presente allegato,  e'  prescritto  di
contrassegnare i titoli dell'antico  Stato  austriaco,  diventeranno,
all'entrata in vigore del presente trattato, creditori soltanto dello
Stato rispettivo per l'importo dei  titoli  predetti  e  non  avranno
alcun diritto da far valere verso alcun altro Stato. 
 
  Ciascuno Stato che ai sensi dell'art. 203 dovra'  assumere  l'onere
di una parte del debito non garantito dell'antico Stato austriaco,  o
che abbia accertato, per mezzo della  bollatura,  che  l'importo  dei
titoli di ciascuna emissione  del  debito  austriaco,  posseduti  nel
proprio  territorio,  e'  inferiore  all'ammontare  della  parte   di
taleemissione posta a suo carico dalla Commissione dalle riparazioni,
consegnera' alla Commissione nuovi titoli, per  un  ammontare  eguale
alla differenza tra l'importo della emissione di  cui  deve  assumere
l'onere, e l'importo della stessa  emissione  che  risulta  di  fatto
esistente nel suo territorio. Questi nuovi titoli saranno del  taglio
che  la  Commissione  delle  riparazioni  potra'   richiedere.   Essi
conferiranno gli stessi  diritti,  nei  riguardi  degli  interessi  e
dell'ammortamento, che davano i titoli ai  quali  furono  sostituiti;
per ogni altro  riguardo  le  condizioni  dei  nuovi  titoli  saranno
stabilite con l'approvazione della Commissione delle riparazioni. 
 
  Se   i   titoli   originari   erano   espressi   in    carta-moneta
austro-ungarica, i nuovi titoli che li sostituiscono saranno espressi
nella moneta dello Stato che li ha emessi. Per quanto  riflette  tale
conversione, la moneta del nuovo Stato sara' valutata, rispetto  alle
corone-carta austro-ungariche, al tasso al quale tali  corone  furono
dal detto Stato convertite nella propria moneta, quando essa  per  la
prima   volta   sostitui'   con   la   propria   moneta   le   corone
austro-ungariche. 
 
  La base di conversione della  unita'  monetaria  nella  quale  sono
espressi i titoli sara' sottoposta all'approvazione della Commissione
delle riparazioni, la quale potra', se lo crede  opportuno,  chiedere
allo Stato che effettua da conversione di modificarne le condizioni. 
 
  Tale modificazione sara' chiesta  soltanto  quando  la  Commissione
ritenga che, alla data della conversione, il cambio sull'estero della
unita' o delle unita'  monetarie  sostituite  alla  unita'  monetaria
nella quale i  vecchi  titoli  sono  espressi  sia  considerevolmente
inferiore al cambio sull'estero dell'unita' monetaria originaria. 
 
  Se i titoli originari erano espressi in valuta o in valute  estere,
i nuovi titoli saranno espressi nella stessa o nelle  stesse  valute.
Se i titoli originari erano espressi in valuta aurea  austro-ungarica
i nuovi titoli saranno  espressi  nell'importo  equivalente  di  lire
sterline  e  di  dollari-oro   degli   Stati   Uniti   d'America,   e
l'equivalenza relativa sara' calcolata in base al peso  e  al  titolo
dell'oro delle tre valute, quali erano  legalmente  stabiliti  al  1°
gennaio 1914. 
 
  Se i vecchi  titoli  portavano,  esplicitamente  o  implicitamente,
opzioni di valuta estera, a saggio fisso o altrimenti, anche i  nuovi
titoli porteranno le stesse opzioni. 
 
  Ciascuno Stato che ai sensi dell'art. 203 dovra'  assumere  l'onere
di una parte del debito non garantito dell'antico Stato austriaco,  e
che abbia accertato, per mezzo della  bollatura,  che  l'importo  dei
titoli di ciascuna emissione del debito austriaco posseduti entro  il
proprio territorio e' superiore all'importo di  tale  emissione,  del
quale secondo le determinazioni della Commissione  delle  riparazioni
e' tenuto ad assumere l'onere, ricevera' dalla detta  Commissione  la
sua giusta quota proporzionale di ciascuna delle nuove  emissioni  di
titoli, fatte a norma delle disposizioni di questo allegato. 
 
  I portatori di titoli non  garantiti  dell'antico  debito  pubblico
austriaco, posseduti fuori dei confini degli Stati cui e'  trasferita
parte del territorio dell'antica Monarchia  austro-ungarica  o  degli
Stati che sono sorti dallo smembramento di essa,  inclusa  l'Austria,
consegneranno pel tramite dei  rispettivi  Governi  alla  Commissione
delle riparazioni i titoli di cui sono in possesso e  riceveranno  in
cambio,  dalla  Commissione  stessa,  certificati  che  daranno  loro
diritto ad una giusta quota proporzionale di ogni nuova emissione  di
titoli corrispondenti, emessi in  sostituzione  dei  titoli  da  essi
consegnati a norma delle disposizioni del presente allegato. 
 
  La quota di ciascuno Stato o  di  ogni  singolo  portatore,  avente
diritto a una parte di una delle nuove emissioni di titoli,  fatte  a
norma delle  disposizioni  del  presente  allegato,  avra',  rispetto
all'ammontare totale della nuova emissione, lo  stesso  rapporto  che
l'ammontare dei titoli della vecchia emissione, posseduti  dal  detto
Stato o singolo portatore, ha  rispetto  all'ammontare  totale  della
vecchia emissione presentato alla Commissione delle  riparazioni  per
la conversione in  nuovi  titoli,  a  norma  dalle  disposizioni  del
presente  allegato.  Ciascuno  degli  Stati  partecipanti  o  singoli
possessori avra' altresi' diritto alla sua giusta quota proporzionale
dei nuovi titoli emessi, ai sensi  del  trattato  con  l'Ungheria  in
cambio di quella parte del debito del cessato Governo austriaco della
quale l'Ungheria ebbe ad assumere l'onore  in  base  all'accordo  del
1907. 
 
  La Commissione delle riparazioni,  se  lo  stimera'  opportuno,  si
accordera' coi portatori  dei  nuovi  titoli  previsti  dal  presente
allegato, per l'emissione di un prestito di consolidamento  da  parte
di ciascuno Stato debitore; i titoli del detto prestito sostituiranno
le varie emissioni dei nuovi  titoli,  alle  condizioni  che  saranno
concordate dalla Commissione e dei possessori dei titoli stessi. 
 
  Lo Stato che assume l'onere di qualsiasi titolo del cessato Governo
austriaco sara' parimente responsabile del pagamento delle  cedole  e
delle quote di ammortamento del detto titolo, maturate dopo l'entrata
in vigore del presente trattato.