Art. 203 1° Ciascuno degli Stati cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica e ciascuno degli Stati che sorgono dallo smembramento di essa, inclusa l'Austria, assumera' l'onere di una parte del debito del cessato Governo austriaco, esistente al 28 luglio 1914, espressamente garantito su strade ferrate, miniere di sali o altri beni. La parte che dovra' essere cosi assunta da ciascuno degli Stati suddetti sara' quella che a giudizio della Commissione delle riparazioni, corrisponde all'ammontare del debito garantito sulle strade ferrate, miniere di sale ed altri beni trasferiti al detto Stato, in forza del presente trattato o di trattati e convenzioni addizionali. L'importo dell'onere relativo al debito garantito, cosi' assunto da ciascuno Stato, eccetto che dall'Austria, sara' valutato dalla Commissione delle riparazioni sulla base che essa riconoscera' equa; il valore cosi' accertato sara' dedotto dalla somma dovuta dallo Stato in questione all'Austria, per beni del cessato e dell'attuale Governo austriaco, che il detto Stato acquista insieme col territorio. Ciascuno Stato sara' responsabile soltanto per quella parte del debito garantito di cui assume l'onere a norma del presente articolo, e i portatori del debito assunto da Stati diversi dall'Austria non avranno alcun diritto di rivalsa contro l'Austria o contro alcun altro Stato. Agli effetti dell'applicazione di questo articolo, saranno considerati debiti garantiti gli obblighi di pagamento assunti dal cessato Governo austriaco, relativi all'acquisto di linee ferroviarie o di proprieta' della stessa indole. La ripartizione degli oneri che risultano da questi impegni sara' stabilita dalla Commissione delle riparazioni nello stesso modo come per i debiti garantiti. I beni specialmente vincolati a garanzia dei debiti considerati dal presente articolo rimarranno specialmente vincolati a garanzia del rispettivo nuovo debito; ma nel caso in cui i detti beni, in conseguenza del presente trattato, venissero a trovarsi sul territorio di piu' di uno Stato, la parte di essi che rimarra' a ciascuno Stato costituira' la garanzia di quella parte del nuovo debito che e' attribuita al detto Stato e non di alcun'altra del debito stesso. I debiti, il cui onere e' trasferito a norma del presente articolo, saranno espressi nella valuta dello Stato che assume la responsabilita' dei medesimi, qualora il debito originale fosse espresso in carta-moneta austro-ungarica. Per quanto riflette tale conversione, la moneta dello Stato assuntore sara' valutata, rispetto alle corone-carta austro-ungariche, al saggio al quale tali corone furono dal detto Stato convertite nella propria moneta, quando sostitui' per la prima volta con la propria moneta le corone austro-ungariche. La base di questa conversione dell'unita' monetaria nella quale sono espressi i titoli sara' subordinata all'approvazione della Commissione delle riparazioni, la quale chiedera', se lo stimera' opportuno, allo Stato che effettua la conversione, di modificarne le condizioni. Tale modificazione sara' chiesta soltanto qualora la Commissione ritenga che, alla data della conversione, il cambio sull'estero della unita' o delle unita' monetarie sostituite alla unita' monetaria i cui vecchi titoli sono espressi sia considerevolmente inferiore al cambio sull'estero della unita' monetaria originaria. Se il debito originario austriaco era espresso in valuta o in valute straniere, il nuovo debito sara' espresso nella stessa o nelle stesse valute. Se il debito originario austriaco era espresso in valuta aurea austro-ungarica, il nuovo debito sara' espresso nell'equivalente importo di sterline e di dollari-oro degli Stati Uniti d'America; l'equivalenza sara' calcolata in base al peso e al titolo dell'oro delle tre valute quali erano legalmente stabiliti al 1° gennaio 1914. Se i vecchi titoli portavano esplicitamente o implicitamente opzioni di valuta estera a saggio fisso o altrimenti, anche i nuovi titoli porteranno le stesse opzioni. 2° Ciascuno deli Stati cui e' trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, e ciascuno degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, inclusa l'Austria, assumera' l'onere di una parte del debito pubblico non garantito ed espresso in titoli del cessato Governo austriaco, come era costituito al 28 luglio 1914, calcolata in base al rapporto fra la media dei tre anni finanziari 1911-1912-1913 di determinate categorie di redditi del territorio assegnato, e la media, negli stessi anni, delle corrispondenti categorie di redditi dell'intero territorio dell'antico Stato austriaco: categorie, che, a giudizio della Commissione delle riparazioni, rappresentino nella misura piu' giusta la capacita' contributiva dei rispettivi territori. I redditi della Bosnia e dell'Erzegovina non saranno computati in questo conteggio. Alle obbligazioni concernenti il debito pubblico espresso in titoli, assunte ai sensi del presente articolo, sara' fatto fronte nel modo indicato nell'allegato seguente. Il Governo austriaco sara' solo responsabile di ogni impegno contratto prima del 28 luglio 1914 dal Governo austriaco di quel tempo, all'infuori degli impegni rappresentati, da titoli di rendita, buoni, obbligazioni, valori e biglietti espressamente contemplati nel presente trattato. Le disposizioni del presente articolo e quelle del seguente allegato non saranno applicabili ai titoli dell'antico Stato austriaco, depositati presso la Banca austro-ungarica a garanzia della carta-moneta emessa dalla detta Banca. ALLEGATO. L'importo del debito pubblico non garantito ed espresso in titoli, il cui onere deve essere ripartito in base alle disposizioni dell'art. 203, e' costituito dall'importo del debito pubblico austriaco, quale era al 28 luglio 1914, dedotta la parte che rappresenta la quota del detto debito a carico del cessato Governo ungherese, quale risulta dalla convenzione addizionale approvata dalla legge austro-ungarica del 30 dicembre 1907 (B. L. I., n. 278) circa il contributo dei paesi della Sacra Corona ungherese agli oneri del debito generale dalla Monarchia austro-ungarica. Ciascuno degli Stati che assume l'onere di una parte del debito non garantito dell'antico Stato austriaco dovra', entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, se non lo abbia gia' fatto, contrassegnare con un proprio bollo speciale tutti i titoli del detto debito esistenti nel suo territorio. Sara' tenuto conto dei numeri caratteristici dei titoli contrassegnati, che saranno rimessi, insieme con agli documenti giustificativi della bollatura, alla Commissione delle riparazioni. I portatori di titoli pubblici entro il territorio di ciascuno degli Stati cui, a termini del presente allegato, e' prescritto di contrassegnare i titoli dell'antico Stato austriaco, diventeranno, all'entrata in vigore del presente trattato, creditori soltanto dello Stato rispettivo per l'importo dei titoli predetti e non avranno alcun diritto da far valere verso alcun altro Stato. Ciascuno Stato che ai sensi dell'art. 203 dovra' assumere l'onere di una parte del debito non garantito dell'antico Stato austriaco, o che abbia accertato, per mezzo della bollatura, che l'importo dei titoli di ciascuna emissione del debito austriaco, posseduti nel proprio territorio, e' inferiore all'ammontare della parte di taleemissione posta a suo carico dalla Commissione dalle riparazioni, consegnera' alla Commissione nuovi titoli, per un ammontare eguale alla differenza tra l'importo della emissione di cui deve assumere l'onere, e l'importo della stessa emissione che risulta di fatto esistente nel suo territorio. Questi nuovi titoli saranno del taglio che la Commissione delle riparazioni potra' richiedere. Essi conferiranno gli stessi diritti, nei riguardi degli interessi e dell'ammortamento, che davano i titoli ai quali furono sostituiti; per ogni altro riguardo le condizioni dei nuovi titoli saranno stabilite con l'approvazione della Commissione delle riparazioni. Se i titoli originari erano espressi in carta-moneta austro-ungarica, i nuovi titoli che li sostituiscono saranno espressi nella moneta dello Stato che li ha emessi. Per quanto riflette tale conversione, la moneta del nuovo Stato sara' valutata, rispetto alle corone-carta austro-ungariche, al tasso al quale tali corone furono dal detto Stato convertite nella propria moneta, quando essa per la prima volta sostitui' con la propria moneta le corone austro-ungariche. La base di conversione della unita' monetaria nella quale sono espressi i titoli sara' sottoposta all'approvazione della Commissione delle riparazioni, la quale potra', se lo crede opportuno, chiedere allo Stato che effettua da conversione di modificarne le condizioni. Tale modificazione sara' chiesta soltanto quando la Commissione ritenga che, alla data della conversione, il cambio sull'estero della unita' o delle unita' monetarie sostituite alla unita' monetaria nella quale i vecchi titoli sono espressi sia considerevolmente inferiore al cambio sull'estero dell'unita' monetaria originaria. Se i titoli originari erano espressi in valuta o in valute estere, i nuovi titoli saranno espressi nella stessa o nelle stesse valute. Se i titoli originari erano espressi in valuta aurea austro-ungarica i nuovi titoli saranno espressi nell'importo equivalente di lire sterline e di dollari-oro degli Stati Uniti d'America, e l'equivalenza relativa sara' calcolata in base al peso e al titolo dell'oro delle tre valute, quali erano legalmente stabiliti al 1° gennaio 1914. Se i vecchi titoli portavano, esplicitamente o implicitamente, opzioni di valuta estera, a saggio fisso o altrimenti, anche i nuovi titoli porteranno le stesse opzioni. Ciascuno Stato che ai sensi dell'art. 203 dovra' assumere l'onere di una parte del debito non garantito dell'antico Stato austriaco, e che abbia accertato, per mezzo della bollatura, che l'importo dei titoli di ciascuna emissione del debito austriaco posseduti entro il proprio territorio e' superiore all'importo di tale emissione, del quale secondo le determinazioni della Commissione delle riparazioni e' tenuto ad assumere l'onere, ricevera' dalla detta Commissione la sua giusta quota proporzionale di ciascuna delle nuove emissioni di titoli, fatte a norma delle disposizioni di questo allegato. I portatori di titoli non garantiti dell'antico debito pubblico austriaco, posseduti fuori dei confini degli Stati cui e' trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, inclusa l'Austria, consegneranno pel tramite dei rispettivi Governi alla Commissione delle riparazioni i titoli di cui sono in possesso e riceveranno in cambio, dalla Commissione stessa, certificati che daranno loro diritto ad una giusta quota proporzionale di ogni nuova emissione di titoli corrispondenti, emessi in sostituzione dei titoli da essi consegnati a norma delle disposizioni del presente allegato. La quota di ciascuno Stato o di ogni singolo portatore, avente diritto a una parte di una delle nuove emissioni di titoli, fatte a norma delle disposizioni del presente allegato, avra', rispetto all'ammontare totale della nuova emissione, lo stesso rapporto che l'ammontare dei titoli della vecchia emissione, posseduti dal detto Stato o singolo portatore, ha rispetto all'ammontare totale della vecchia emissione presentato alla Commissione delle riparazioni per la conversione in nuovi titoli, a norma dalle disposizioni del presente allegato. Ciascuno degli Stati partecipanti o singoli possessori avra' altresi' diritto alla sua giusta quota proporzionale dei nuovi titoli emessi, ai sensi del trattato con l'Ungheria in cambio di quella parte del debito del cessato Governo austriaco della quale l'Ungheria ebbe ad assumere l'onore in base all'accordo del 1907. La Commissione delle riparazioni, se lo stimera' opportuno, si accordera' coi portatori dei nuovi titoli previsti dal presente allegato, per l'emissione di un prestito di consolidamento da parte di ciascuno Stato debitore; i titoli del detto prestito sostituiranno le varie emissioni dei nuovi titoli, alle condizioni che saranno concordate dalla Commissione e dei possessori dei titoli stessi. Lo Stato che assume l'onere di qualsiasi titolo del cessato Governo austriaco sara' parimente responsabile del pagamento delle cedole e delle quote di ammortamento del detto titolo, maturate dopo l'entrata in vigore del presente trattato.