(Trattato-art. 204)
 
                              Art. 204 
 
 
    1° Qualora i nuovi confini degli Stati,  come  saranno  stabiliti
dal presente trattato  dividano  in  piu'  parti  una  circoscrizione
amministrativa che formava prima una  sola  unita'  e  che  aveva  un
proprio debito pubblico legalmente costituito,  questo  debito  sara'
diviso  tra  le  nuove  parti  della  detta   circoscrizione,   nella
proporzione   che   sara'   determinata   dalla   Commissione   delle
riparazioni, secondo i principi stabiliti  per  la  ripartizione  dei
debiti di Stato, di cui all'art. 109 della presente parte.  All'onere
cosi' assunto sara' fatto fronte nel modo che sara'  stabilito  dalla
Commissione delle riparazioni. 
 
    2° Il  debito  pubblico  della  Bosnia  e  dell'Erzegovina  sara'
considerato come debito di una circoscrizione  amministrativa  e  non
come parte del debito pubblico dell'antica Monarchia austro-ungarica.