(Trattato-art. 205)
 
                              Art. 205 
 
 
  Entro due mesi dalla  entrata  in  vigore  del  presente  trattato,
ciascuno  degli  Stati  cui  e'  trasferita  parte   del   territorio
dell'antica Monarchia austro-ungarica e ciascuno degli Stati che sono
sorti dallo smembramento di essa, inclusa l'Austria, dovra',  se  non
lo abbia gia' fatto, apporre il bollo del proprio Governo sui  titoli
di vario genere rappresentanti  il  debito  pubblico  di  guerra  del
cessato Governo austriaco, espresso in titoli, costituito nelle forme
legali  prima  del  31  ottobre  1918  ed  esistente  nei  rispettivi
territori. 
 
  I titoli cosi' contrassegnati saranno  ritirati  e  sostituiti  con
certificati si terra' nota dei loro numeri caratteristici e i  titoli
ritirati, insieme con  i  documenti  giustificativi  dell'operazione,
saranno inviati alla Commissione delle riparazioni. 
 
  Il fatto di aver contrassegnato  e  sostituito  i  titoli  con  dei
certificati;  alle  condizioni  stabilite  in  questo  articolo   non
implichera' per lo Stato l'obbligo di assumere o di  riconoscere  con
cio' un onere qualsiasi, a meno che questo significato preciso  fosse
attribuito dallo Stato stesso alle operazioni predette. 
 
  Gli Stati predetti, eccettuata l'Austria, saranno liberati da  ogni
responsabilita' relativa al debito  di  guerra  del  cessato  Governo
austriaco, ovunque si trovino i possessori di tale debito, ma  ne'  i
Governi degli Stati suddetti, ne' i loro  sudditi  avranno  in  alcun
caso rivalsa di  alcun  genere  contro  alcun  altro  Stato,  inclusa
l'Austria,  in  dipendenza  dei  titoli  di  debito  di  guerra   che
appartengono a loro o ai loro sudditi. 
 
  Il debito di guerra del cessato Governo austriaco, che prima  della
firma del presente trattato apparteneva a  sudditi  o  a  Governi  di
Stati  diversi  da  quelli  ai  quali   sono   attribuiti   territori
dell'antica  Monarchia  austro-ungarica,  sara'  a  carico  esclusivo
dell'Austria, e nessuno degli altri Stati predetti sara' responsabile
per alcuna parte di esso. 
 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicheranno  ai  titoli
dell'antico Governo austriaco, da esso  depositato  presso  la  Banca
austro-ungarica a garanzia della carta-moneta della detta Banca. 
 
  L'Austria sara'  sola  responsabile  per  ogni  altra  obbligazione
dell'antico Governo austriaco, contratta durante la guerra  in  forma
diversa da quella di titoli di prestito, buoni  del  tesoro  o  altri
titoli e di carta-moneta, di cui  e'  fatta  tassativamente  menzione
negli articoli del presente trattato.