Art. 206 1° Entro due mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati cui sono trasferiti i territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, e ciascuno degli Stati che sono sorti dallo smembramento di ossa, comprese l'Austria e l'Ungheria, dovra', se non lo abbia gia' fatto, contrassegnare col bollo del proprio Governo i biglietti della Banca austro-ungarica esistenti nel proprio territorio. 2° Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa, comprese la Repubblica d'Austria e l'Ungheria sostituira', nel modo che riterra' opportuno, alla carta-moneta cosi' contrassegnata carta-moneta propria o carta-moneta nuova. 3° I Governi degli Stati che hanno gia' effettuato la conversione della carta-moneta della Banca austro-ungarica, o contrassegnandola o con l'emissione di carta-moneta propria o di carta-moneta nuova, e che nell'eseguire tale operazione hanno ritirato, senza contrassegnarla in tutto o in parte, la carta-moneta che era in circolazione nel rispettivo territorio, dovranno contrassegnare la carta-moneta cosi' ritirata, ovvero tenerla a disposizione della Commissione delle riparazioni. 4° Entro quattordici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, quei Governi che avranno sostituito la carta-moneta dalla Banca con carta-moneta propria o con carta-moneta nuova, secondo le disposizioni di questo articolo, dovranno trasmettere alla Commissione delle riparazioni tutti i biglietti di detta Banca, contrassegnati o no, che saranno stati ritirati dalla circolazione nel corso di tale operazione. 5° La Commissione delle riparazioni disporra' dei biglietti ad essa inviati a termini di questo articolo, secondo le disposizioni di cui all'allegato seguente. 6° La Banca austro-ungarica sara' messa in liquidazione dal giorno successivo a quello della firma del presente trattato. 7° La liquidazione sara' fatta da liquidatori nominati a tale scopo dalla Commissione delle riparazioni. Nell'eseguire la liquidazione della Banca, i liquidatori si atterranno alle norme degli statuti o di altri atti regolari che disciplinano la costituzione di essa, sotto riserva delle disposizioni di questo articolo. In caso di dubbio circa l'interpretazione delle norme relative alla liquidazione della Banca, contenute in questi articoli e negli allegati, o negli statuti della Banca, decidera', senza appello, la Commissione delle riparazioni o un arbitro da essa nominato a tal uopo. 8° I biglietti emessi dalla Banca dopo il 27 ottobre 1918 avranno per unica garanzia i titoli emessi dai cessati o dagli attuali Governi austriaco e ungherese, depositati presso la Banca dai detti Governi, a garanzia di questi biglietti, ma nessun'altra attivita' della Banca. 9° I portatori di biglietti emessi dalla Banca fino al 22 ottobre 1918, incluso, in quanto abbiano collocamento sul passivo della Banca, in conformita', delle disposizioni di questo articolo, avranno eguali diritti su tutte le attivita' della Banca, eccetto sui titoli di debito pubblico austriaco e ungherese, depositati a garanzia delle varie emissioni di carta-moneta. 10° I titoli depositati dai cessati o attuali Governi austriaco e ungherese presso la Banca, a garanzia dei biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso, saranno annullati per quella parte che rappresenta biglietti convertiti nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, come erano il 28 luglio 1914, dagli Stati ai quali sono trasferiti territoti della detta Monarchra, o dagli Stati che sono sorti allo smembramento di essa, comprese l'Austria e l'Ungheria. 11° La restante quantita' dei titoli depositati presso la Banca dai cessati o attuali Governi austriaco e ungherese, a garanzia dei biglietti emessi fino al 27 ottobre 1928 incluso, sara' mantenuta in vigore, in quanto rappresenti biglietti emessi fino al detto giorno, che alla data del 15 giugno 1919 si trovavano fuori dei confini dell'antica Monarchia austro-ungarica, come erano il 28 luglio 1914: cioe', in primo luogo, a garanzia di tutti in biglietti di tal sorta che saranno presentati alla Commissione delle riparazioni, a norma del numero 4 del presente articolo; in secondo luogo, di tutti i biglietti di tal sorta, posseduti altrove, che saranno presentati ai liquidatori della Banca in conformita' delle disposizioni contenute nell'allegato seguente. 12° Nessun diritto, per altri biglietti emessi al 27 ottobre 1918 incluso, sara' emesso, ne' sulle attivita' generale della Banca, ne' sui titoli depositati dai cessati o attuali Governi austriaco e ungherese a garanzia dei biglietti; sara' annullato ogni saldo di tali titoli che rimanga, dopo che sia stato computato e dedotto l'importo dei titoli di debito di cui ai nn. 10 e 11. 13° Tutti i titoli depositati presso la Banca dai cessati o attuali Governi austriaco e ungherese a garanzia di emissioni di carta-moneta e mantenuti in vigore costituiranno una obbligazione, rispettivamente, dell'Austria e dell'Ungheria attuale soltanto e di nessun altro Stato. 14° I portatori di biglietti della Banca austro-ungarica non avranno rivalsa contro i Governi dell'Austria e dell'Ungheria o contro alcun altro Governo per le perdite che potranno subire in dipendenza della liquidazione della Banca. ALLEGATO. § 1. Oni Governo, nel trasmettere alla Commissione delle riparazioni tutti i biglietti dalla Banca austro-ungarica da esso ritirati dalla circolazione, a norma delle disposizioni dell'art. 206, consegnera' altresi' alla Commissione tutti i documenti giustificativi che dimostrino la natura e l'importo delle conversioni effettuate. § 2. La Commissione delle riparazioni, esaminati i documenti giustificativi, rilascera' ai detti Governi dei certificati distinti, attestanti l'importo dei biglietti che essi hanno convertito: a) entro i confini dell'antica Monarchia austro-ungarica, quali erano al 23 luglio 1914; b) altrove. Tali certificati daranno diritto al portatore di insinuare il proprio credito presso i liquidatori della Banca per i biglietti cosi' convertiti, che hanno diritto di partecipare alle attivita' della Banca stessa. § 3. Compiuta che sia la liquidazione della Banca, la Commissione delle riparazioni distruggera' i biglietti ritirati. § 4. I biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso, non potranno essere insinuati come crediti contro la Banca, se non sono presentati pel tramite del Governo del paese in cui sono posseduti.