(Trattato-art. 206)
 
                              Art. 206 
 
 
    1° Entro due mesi dalla entrata in vigore del presente  trattato,
ciascuno degli Stati cui  sono  trasferiti  i  territori  dell'antica
Monarchia austro-ungarica, e ciascuno  degli  Stati  che  sono  sorti
dallo smembramento di ossa, comprese l'Austria e l'Ungheria,  dovra',
se non lo abbia gia' fatto,  contrassegnare  col  bollo  del  proprio
Governo i biglietti della Banca austro-ungarica esistenti nel proprio
territorio. 
 
    2°  Entro  dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  del   presente
trattato,  ciascuno  degli  Stati  cui  sono   trasferiti   territori
dell'antica  Monarchia  austro-ungarica  o  che  sono   sorti   dallo
smembramento di essa, comprese la Repubblica d'Austria  e  l'Ungheria
sostituira', nel modo che riterra' opportuno, alla carta-moneta cosi'
contrassegnata carta-moneta propria o carta-moneta nuova. 
 
    3° I Governi degli Stati che hanno gia' effettuato la conversione
della carta-moneta della Banca austro-ungarica, o contrassegnandola o
con l'emissione di carta-moneta propria o di  carta-moneta  nuova,  e
che   nell'eseguire   tale   operazione   hanno    ritirato,    senza
contrassegnarla in tutto o in  parte,  la  carta-moneta  che  era  in
circolazione nel rispettivo territorio,  dovranno  contrassegnare  la
carta-moneta cosi' ritirata,  ovvero  tenerla  a  disposizione  della
Commissione delle riparazioni. 
 
    4° Entro quattordici mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente
trattato, quei Governi che avranno sostituito la  carta-moneta  dalla
Banca con carta-moneta propria o con carta-moneta nuova,  secondo  le
disposizioni  di   questo   articolo,   dovranno   trasmettere   alla
Commissione delle riparazioni  tutti  i  biglietti  di  detta  Banca,
contrassegnati o no, che saranno stati  ritirati  dalla  circolazione
nel corso di tale operazione. 
 
    5° La Commissione delle riparazioni disporra'  dei  biglietti  ad
essa inviati a termini di questo articolo, secondo le disposizioni di
cui all'allegato seguente. 
 
    6° La Banca  austro-ungarica  sara'  messa  in  liquidazione  dal
giorno successivo a quello della firma del presente trattato. 
 
    7° La liquidazione sara' fatta da  liquidatori  nominati  a  tale
scopo  dalla  Commissione   delle   riparazioni.   Nell'eseguire   la
liquidazione della Banca, i  liquidatori  si  atterranno  alle  norme
degli  statuti  o  di  altri  atti  regolari  che   disciplinano   la
costituzione di essa, sotto  riserva  delle  disposizioni  di  questo
articolo. In caso  di  dubbio  circa  l'interpretazione  delle  norme
relative alla liquidazione della Banca, contenute in questi  articoli
e negli allegati, o  negli  statuti  della  Banca,  decidera',  senza
appello, la Commissione  delle  riparazioni  o  un  arbitro  da  essa
nominato a tal uopo. 
 
    8° I biglietti emessi dalla Banca dopo il 27 ottobre 1918 avranno
per unica garanzia i  titoli  emessi  dai  cessati  o  dagli  attuali
Governi austriaco e ungherese, depositati presso la Banca  dai  detti
Governi, a garanzia di questi biglietti,  ma  nessun'altra  attivita'
della Banca. 
 
    9° I portatori di biglietti emessi dalla Banca fino al 22 ottobre
1918, incluso, in  quanto  abbiano  collocamento  sul  passivo  della
Banca, in conformita', delle disposizioni di questo articolo, avranno
eguali diritti su tutte le attivita' della Banca, eccetto sui  titoli
di debito pubblico austriaco e ungherese, depositati a garanzia delle
varie emissioni di carta-moneta. 
 
    10° I titoli depositati dai cessati o attuali Governi austriaco e
ungherese presso la Banca, a garanzia dei biglietti emessi fino al 27
ottobre  1918  incluso,  saranno  annullati  per  quella  parte   che
rappresenta biglietti convertiti nei territori dell'antica  Monarchia
austro-ungarica, come erano il 28 luglio 1914, dagli Stati  ai  quali
sono trasferiti territoti della detta Monarchra, o  dagli  Stati  che
sono  sorti  allo  smembramento  di  essa,   comprese   l'Austria   e
l'Ungheria. 
 
    11° La restante quantita' dei titoli depositati presso  la  Banca
dai cessati o attuali Governi austriaco e ungherese, a  garanzia  dei
biglietti emessi fino al 27 ottobre 1928 incluso, sara' mantenuta  in
vigore, in quanto rappresenti biglietti emessi fino al detto  giorno,
che alla data del 15 giugno  1919  si  trovavano  fuori  dei  confini
dell'antica Monarchia austro-ungarica, come erano il 28 luglio  1914:
cioe', in primo luogo, a garanzia di tutti in biglietti di tal  sorta
che saranno presentati alla Commissione delle  riparazioni,  a  norma
del numero 4 del presente articolo; in  secondo  luogo,  di  tutti  i
biglietti di tal sorta, posseduti altrove, che saranno presentati  ai
liquidatori della Banca in conformita' delle  disposizioni  contenute
nell'allegato seguente. 
 
    12° Nessun diritto, per altri biglietti emessi al 27 ottobre 1918
incluso, sara' emesso, ne' sulle attivita' generale della Banca,  ne'
sui titoli depositati dai  cessati  o  attuali  Governi  austriaco  e
ungherese a garanzia dei biglietti; sara'  annullato  ogni  saldo  di
tali titoli che rimanga, dopo  che  sia  stato  computato  e  dedotto
l'importo dei titoli di debito di cui ai nn. 10 e 11. 
 
    13° Tutti i titoli depositati  presso  la  Banca  dai  cessati  o
attuali Governi austriaco e ungherese  a  garanzia  di  emissioni  di
carta-moneta e mantenuti in vigore  costituiranno  una  obbligazione,
rispettivamente, dell'Austria e dell'Ungheria attuale soltanto  e  di
nessun altro Stato. 
 
    14° I portatori di  biglietti  della  Banca  austro-ungarica  non
avranno rivalsa contro  i  Governi  dell'Austria  e  dell'Ungheria  o
contro alcun altro Governo per le  perdite  che  potranno  subire  in
dipendenza della liquidazione della Banca. 
 
                              ALLEGATO. 
                                § 1. 
 
  Oni Governo, nel trasmettere  alla  Commissione  delle  riparazioni
tutti i biglietti dalla Banca austro-ungarica da esso ritirati  dalla
circolazione, a norma delle disposizioni dell'art.  206,  consegnera'
altresi'  alla  Commissione  tutti  i  documenti  giustificativi  che
dimostrino la natura e l'importo delle conversioni effettuate. 
 
                                § 2. 
 
  La   Commissione   delle   riparazioni,   esaminati   i   documenti
giustificativi, rilascera' ai detti Governi dei certificati distinti,
attestanti l'importo dei biglietti che essi hanno convertito: 
 
    a) entro i confini dell'antica Monarchia  austro-ungarica,  quali
erano al 23 luglio 1914; 
 
    b) altrove. 
 
  Tali certificati daranno  diritto  al  portatore  di  insinuare  il
proprio credito presso i liquidatori  della  Banca  per  i  biglietti
cosi' convertiti, che hanno diritto  di  partecipare  alle  attivita'
della Banca stessa. 
 
                                § 3. 
 
  Compiuta che sia la liquidazione della Banca, la Commissione  delle
riparazioni distruggera' i biglietti ritirati. 
 
                                § 4. 
 
  I biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918  incluso,  non  potranno
essere insinuati come crediti contro la Banca, se non sono presentati
pel tramite del Governo del paese in cui sono posseduti.