(Trattato-art. 207)
 
                              Art. 207 
 
 
  Ciascuno degli  Stati  ai  quali  e'  stata  trasferita  parte  del
territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica  o  che  sono  sorti
dallo smembramento di essa, compresa l'Austria, avra' piena  liberta'
di azione riguardo alle monete metalliche divisionarie o  di  appunto
dell'antica Monarchia, esistenti nel proprio territorio. 
 
  Essi non avranno pero' in alcun caso rivalsa, ne' per se' ne' per i
propri sudditi, contro alcun altro Stato, in ragione di  tali  monete
metalliche divisionarie o di appunto.