Art. 207 Ciascuno degli Stati ai quali e' stata trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa, compresa l'Austria, avra' piena liberta' di azione riguardo alle monete metalliche divisionarie o di appunto dell'antica Monarchia, esistenti nel proprio territorio. Essi non avranno pero' in alcun caso rivalsa, ne' per se' ne' per i propri sudditi, contro alcun altro Stato, in ragione di tali monete metalliche divisionarie o di appunto.