(Trattato-art. 208)
 
                              Art. 208 
 
 
  Gli Stati cui e' stata trasferita parte del territorio  dell'antica
Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa
acquisteranno tutti i beni e  le  proprieta'  situate  nei  territori
rispettivi e appartenenti al cessato o all'attuale Governo austriaco. 
 
  Ai sensi del presente articolo, fra i  beni  e  le  proprieta'  del
cessato o dell'attuale Governo  austriaco  saranno  compresi  i  beni
appartenenti all'antico Impero d'Austria e la sua quota nei beni  che
appartenevano alla Monarchia  austro-ungarica,  tutte  le  proprieta'
della  Corona  e  i  beni  privati   dell'antica   famiglia   sovrana
d'Austria-Ungheria. 
 
  I  detti  Stati  non  potranno  accampare  alcuna   pretesa   sulla
proprieta' del cessato  o  dell'attuale  Governo  austriaco,  situate
fuori dei rispettivi territori. 
 
  Il valore di questi beni o proprieta', acquistati dai datti  Stati,
eccetto che dall'Austria, sara' determinato dalla  Commissione  delle
riparazioni per essere inscritto a debito dello  Stato  acquirente  a
credito dell'Austria, in conto delle somme da essa dovute a titolo di
riparazioni. La Commissione  delle  riparazioni  dovra'  dedurre  dal
valore  delle  proprieta'  pubbliche  cosi'  acquistate   una   somma
proporzionale al contributo in denaro, terreni o  materiali,  fornito
direttamente dalle Provincie, dai  Comuni  o  da  altri  Enti  locali
autonomi, rispetto al prezzo di queste proprieta'. 
 
  Senza pregiudizio delle disposizioni  dell'art.  203,  relative  al
debito  garantito,  nel  caso  di  uno  Stato  che  acquisti  beni  e
proprieta' a norma del presente articolo,  dall'importo  inscritto  a
credito dell'Austria e a debito del detto Stato  a  norma  del  comma
precedente, sara' dedotto l'importo di quella parte  del  debito  non
garentito dall'antico Stato austriaco, assunto dallo Stato acquirente
ai sensi del citato art. 203, che a giudizio della Commissione  delle
riparazioni corrisponde a spese concernenti i beni cosi'  acquistati.
Tale importo sara' determinato dalla  Commissione  delle  riparazioni
secondo i criteri che essa riterra' piu' equi. 
 
  Fra le proprieta' del cessato Governo austriaco sara'  inclusa  una
quota  dei  beni  immobili   di   qualunque   specie   esistenti   in
Bosnia-Erzegovina, pei quali, a termini dell'art. 5 della convenzione
26 febbraio 1909, il Governo  dell'antica  Monarchia  austro-ungarica
pago' al Governo ottomano 2.500.000 lire turche. Questa  quota  sara'
proporzionale al contributo dell'antico Impero  d'Austria  nel  detto
pagamento e l'Austria sara' accreditata, in  conto  riparazioni,  del
valore  di  essa,  come  sara'  stabilito  dalla  Commissione   delle
riparazioni. 
 
  In deroga alle precedenti disposizioni,  saranno  trasferiti  senza
pagamento. 
 
    1° i beni e le proprieta' delle provincie, dei comuni, e di altri
enti locali autonomi dell'antica Monarchia austro-ungarica  (compresi
quelli della Bosnia-Erzegovina)  che  non  appartenevano  alla  detta
Monarchia; 
 
    2° le scuole e  gli  spedali  appartenenti  all'antica  Monarchia
austro-ungarica; 
 
    3° le foreste che appartenevano all'antico regno di Polonia. 
 
  Inoltre, gli edifici  e  gli  altri  beni  situati  nei  rispettivi
territori, trasferiti agli Stati indicati nel  primo  comma,  il  cui
precipuo valore consiste nelle memorie storiche ad essi attinenti,  e
che gia' appartennero ai Regni di Boemia,  di  Polonia,  di  Croazia,
Slavonia e  Dalmazia,  alla  Bosnia-Erzegovina,  alla  Repubblica  di
Ragusa, alla Repubblica di Venezia, ai Principati vescovili di Trento
e di Bressanone,  potranno,  col  consenso  della  Commissione  delle
riparazioni, essere trasferiti senza pagamento agli Stati di  cui  si
tratta.