Art. 210 1. L'Austria si impegna a trasferire, entro un mese dall'entrata in vigore del presente trattato, alle autorita' che potranno essere designate dalle principali Potenze alleate e associate, la somma in oro che doveva essere depositata alla Banca austro-ungarica in nome del Consiglio di amministrazione del debito pubblico ottomano, quale garanzia della prima emissione di carta-moneta del Governo turco. 2. Senza pregiudizio dell'art. 244, parte X (Clausole economiche del presente trattato), l'Austria rinuncia, per quanto la concerne ad ogni beneficio risultante dalle disposizioni dei trattati di Bucarest e di Brest Litowsk e dei trattati complementari. L'Austria si impegna a trasferire alla Romania o alle principali Potenze alleate e associate, secondo il caso, ogni strumento monetario, il numerario, i titoli e valori negoziabili, e i prodotti che essa ha ricevuto in virtu' dei detti trattati. 3. Le somme dovranno essere pagate in contanti e tutti i valori, gli strumenti monetari e i prodotti di qualunque specie, che dovranno essere consegnati o trasferiti in virtu' delle disposizioni del presente articolo, saranno adoperati dalle principali Potenze alleate o associate secondo modalita' da determinare ulteriormente dalle dette Potenze. 4. L'Austria riconosce i trasferimenti di oro previsti dall'articolo 259, n. 5, del trattato di pace conchiuso a Versailles il 28 giugno 1919 fra le Potenze alleate e associate e la Germania, e i trasferimenti di crediti previsti dall'art. 261 del trattato medesimo.