(Trattato-art. 210)
 
                              Art. 210 
 
 
    1. L'Austria si impegna a trasferire, entro un mese  dall'entrata
in vigore del presente trattato, alle autorita' che  potranno  essere
designate dalle principali Potenze alleate e associate, la  somma  in
oro che doveva essere depositata alla Banca austro-ungarica  in  nome
del Consiglio di amministrazione del debito pubblico ottomano,  quale
garanzia della prima emissione di carta-moneta del Governo turco. 
 
    2. Senza pregiudizio dell'art. 244, parte X (Clausole  economiche
del presente trattato), l'Austria rinuncia, per quanto la concerne ad
ogni beneficio risultante dalle disposizioni dei trattati di Bucarest
e di Brest Litowsk e dei trattati complementari. 
 
  L'Austria si impegna a trasferire alla Romania  o  alle  principali
Potenze  alleate  e  associate,  secondo  il  caso,  ogni   strumento
monetario, il numerario, i titoli e valori negoziabili, e i  prodotti
che essa ha ricevuto in virtu' dei detti trattati. 
 
    3. Le somme dovranno essere pagate in contanti e tutti i  valori,
gli strumenti monetari e i prodotti di qualunque specie, che dovranno
essere consegnati o  trasferiti  in  virtu'  delle  disposizioni  del
presente articolo, saranno adoperati dalle principali Potenze alleate
o associate secondo  modalita'  da  determinare  ulteriormente  dalle
dette Potenze. 
 
    4.  L'Austria  riconosce  i   trasferimenti   di   oro   previsti
dall'articolo 259, n. 5, del trattato di pace conchiuso a  Versailles
il 28 giugno 1919 fra le Potenze alleate e associate e la Germania, e
i trasferimenti  di  crediti  previsti  dall'art.  261  del  trattato
medesimo.