(Trattato-art. 212)
 
                              Art. 212 
 
 
  L'Austria s'impegna o non  impedire  od  ostacolare  l'acquisto  da
parte dei Governi della Germania,  dell'Ungheria,  della  Bulgaria  o
della Turchia, di alcun diritto  e  interesse  di  sudditi  tedeschi,
ungheresi, bulgari o  turchi,  in  imprese  di  pubblica  utilita'  o
concessioni esistenti in Austria, che possa  essere  richiesto  dalla
Commissione delle riparazioni ai sensi  dei  trattati  o  convenzioni
complementari tra le Potenze alleate e associate e  i  Governi  della
Germania, dell'Ungheria, della Bulgaria e della Turchia.