(Trattato-art. 213)
 
                              Art. 213 
 
 
  L'Austria si obbliga a trasferire alle Potenze alleate e  associate
ogni credito  e  diritto  a  riparazioni,  a  favore  del  cessato  o
dell'attuale Governo  austriaco  verso  i'  Governi  della  Germania,
dell'Ungheria, della Bulgaria e della Turchia,  ed  in  ispecie  ogni
credito e  diritto  che  risulta  o  risultera'  dall'adempimento  di
impegni assunti dal 28 luglio 1914 fino  all'entrata  in  vigore  del
presente trattato. 
 
  Il  valore  di  tali  crediti  e  diritti  sara'  stabilito   dalla
Commissione delle riparazioni e  sara'  trasferito  alla  Commissione
stessa, a credito dell'Austria, in conto delle somme da essa dovute a
titolo di riparazioni.