(Trattato-art. 214)
 
                              Art. 214 
 
 
  Ogni obbligo  di  pagamento  in  contanti  derivante  dal  presente
trattato ed espresso in  corone  oro  dovra'  essere  soddisfatto,  a
scelta  dei  creditori,  in  lire  sterline  pagabili  a  Londra   in
dollari-oro degli Stati  Uniti  d'America  pagabili  a  New-York,  in
franchi-oro pagabili a Parigi, o in lire ori pagabili a Roma, a  meno
che  altre  disposizioni   per   casi   particolari   non   risultino
tassativamente stabilite dal  presente  contratto  o  da  convenzioni
addizionali. 
 
  Ai fini del presente articolo le monete d'oro suddette, saranno del
peso e del titolo legalmente stabiliti per ciascuna di  esse,  al  1°
gennaio 1914.