Art. 214 Ogni obbligo di pagamento in contanti derivante dal presente trattato ed espresso in corone oro dovra' essere soddisfatto, a scelta dei creditori, in lire sterline pagabili a Londra in dollari-oro degli Stati Uniti d'America pagabili a New-York, in franchi-oro pagabili a Parigi, o in lire ori pagabili a Roma, a meno che altre disposizioni per casi particolari non risultino tassativamente stabilite dal presente contratto o da convenzioni addizionali. Ai fini del presente articolo le monete d'oro suddette, saranno del peso e del titolo legalmente stabiliti per ciascuna di esse, al 1° gennaio 1914.