(Trattato-art. 215)
 
                              Art. 215 
 
 
  Ogni sistemazione finanziaria, come quelle relativa ad Istituti  di
credito e di assicurazione, casse  di  risparmio,  casse  postali  di
risparmio, istituti di credito fondiario od agricolo, o altri  simili
istituti,   operanti    nel    territorio    dell'antica    Monarchia
austro-ungarica che sia  resa  necessaria  dallo  smembramento  della
detta  Monarchia  e  dal  riassetto  dei  debiti  pubblici  e   della
circolazione stabilito dai precedenti articoli,  sara'  regolata  per
accordo fra i rispettivi Governi in guisa da assicurare  nel  miglior
modo possibile un equo trattamento  a  tutte  la  parti  interessate.
Qualora i detti  Governi  non  fossero  in  grado  di  accordarsi  su
questioni derivanti da tali sistemazioni finanziarie, o  qualora  uno
dei Governi alleati e associati  stimasse  che  i  suoi  sudditi  non
abbiano  ricevuto  un  equo   trattamento,   la   Commissione   delle
riparazioni, a richiesta di uno dei detti Governi,  nominera'  uno  o
piu' arbitri, la cui decisione sara' inappellabile.