Art. 271. Nei limiti dei fondi rispettivamente assegnati in bilancio, ministri impegnano ed ordinano le spese. Essi possono delegare la facolta' di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti ed eventualmente anche di altre amministrazioni nei limiti e con le modalita' stabilite dai regolamenti di ciascuna amministrazione, da emanarsi d'intesa col ministro per le finanze. Tali deleghe devono risultare da decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.