Art. 272. Di regola gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Fanno eccezione quelli relativi: a spese straordinarie ripartite per legge in piu' esercizi, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; a spese ordinarie per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo; a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi quando cio' rientri nelle consuetudini o quando l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la convenienza. Gli impegni per spese ordinarie o carico degli esercizi successivi a quello in corso non possono essere assunti se non previo assenso del Ministro delle finanze fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di carattere analogo.