(Regolamento-art. 272)
 
                              Art. 272. 
 
 
  Di regola gli impegni possono riferirsi soltanto  all'esercizio  in
corso. 
 
  Fanno eccezione quelli relativi: 
 
    a spese straordinarie ripartite per legge in piu'  esercizi,  per
le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni, ma i pagamenti devono
essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; 
 
    a spese ordinarie per le quali sia indispensabile, allo scopo  di
assicurare la continuita' del servizio,  assumere  impegni  a  carico
dell'esercizio successivo; 
 
    a spese per affitti ed altre continuative e  ricorrenti,  per  le
quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi quando  cio'  rientri
nelle  consuetudini  o  quando  l'amministrazione  ne  riconosca   la
necessita' o la convenienza. 
 
  Gli impegni per spese ordinarie o carico degli esercizi  successivi
a quello in corso non possono essere assunti se  non  previo  assenso
del Ministro delle finanze fatta eccezione per gli affitti e  per  le
altre spese continuative di carattere analogo.