(Regolamento-art. 273)
 
                              Art. 273. 
 
 
  Formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio: 
 
    a) le spese permanenti e d'indole generale che  sono  annualmente
dovute in virtu' di leggi generali e organiche; 
 
    b) le spese straordinarie autorizzate da speciali disposizioni di
legge, ripartite in piu' anni, per la quota che e' stabilito  potersi
erogare nell'anno; 
 
    c) le altre spese straordinarie, destinate a  scopi  determinati,
per l'intero stanziamento inscritto in bilancio o per la minor  somma
effettivamente occorrente. 
 
    d) le spese dipendenti da contratti portanti  oneri  continuativi
con scadenze determinate, per le rate che scadono nell'anno e  quelle
dipendenti da contratti per forniture o prestazioni d'opera,  per  la
parte riferibile all'anno; 
 
    e) le spese dipendenti da contratti non continuativi stipulati ed
approvati  nell'anno,  nelle  forme  di  legge,  eccetto  quelle  che
facciano carico  all'esercizio  successivo,  giusta  il  terzo  comma
dell'art. 49 della legge; 
 
    f)  le  spese  per  servizi  in  economia  che  vengano  eseguite
nell'anno; 
 
    g) le spese  per  stipendi,  assegni,  pensioni,  censi,  canoni,
livelli ed altre di  simile  natura  di  somme  e  scadenze  fisse  e
prestabilite  entro  l'anno,  per   l'ammontare   che   risulta   dai
corrispondenti  titoli  e  dai  ruoli  emessi  in  conformita'  delle
prescrizioni del presente regolamento; 
 
    h) gli aggi, indennita' ed altre simili competenze, riferibili  a
servizi prestati o ad operazioni eseguite nell'anno; 
 
    i) le spese obbligatorie e di  ordine,  per  le  quali  l'impegno
nasce  contemporaneamente  all'atto  in  cui  ne  viene  accertato  e
liquidato l'importo, sulla base dei  documenti  richiesti  e  con  le
norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti; 
 
    l) le  somme  dovute  in  corrispondenza  degli  accertamenti  di
entrata, come all'articolo 41, secondo comma della legge; 
 
    m) le spese facoltative eventuali e variabili autorizzate,  colle
formalita'  prescritte  dalla  legge  e  dal  presente   regolamento,
mediante decreti Reali e  ministeriali  che  indichino  il  nome  dei
creditori ed autorizzino il pagamento della somma dovuta; 
 
    n) le spese il cui importo, a norma del terzo comma dell' art. 50
della legge, viene accertato al momento  in  cui  se  ne  dispone  il
pagamento, senza preventivo atto di autorizzazione; 
 
    o) le spese di giustizia anticipate coi fondi della  riscossione,
pagate nell'anno dai contabili competenti a norma di legge; 
 
    p) le vincite al lotto,  riferibili  alle  estrazioni  effettuate
nell'anno.