Art. 274. Chiuso col 30 giugno l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. La differenza che risulti fra la somma stanziata nei rispettivi capitoli del bilancio della spesa e la somma che forma impegno ai sensi dell'art. 273 deve essere portata in economia.