(Regolamento-art. 274)
 
                              Art. 274. 
 
 
  Chiuso col 30 giugno l'esercizio finanziario, nessun  impegno  puo'
essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. 
 
  La differenza che risulti fra la  somma  stanziata  nei  rispettivi
capitoli del bilancio della spesa e la somma  che  forma  impegno  ai
sensi dell'art. 273 deve essere portata in economia.