(Regolamento-art. 275)
 
                              Art. 275. 
 
 
  L'accertamento delle somme da iscriversi  come  residuo  nel  conto
consuntivo e' fatto a cura delle ragionerie centrali, le  quali,  per
la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, compilano
apposita dimostrazione da allegarsi ai decreti  ministeriali  di  cui
all'art. 53 della legge. 
 
  Tale dimostrazione deve indicare distintamente: 
 
    a) le somme riferibili ad ordinativi diretti emessi e non pagati; 
 
    b) le rate di spese fisse rimaste insolute; 
 
    c) le somme riferibili  ad  impegni  registrati  nelle  scritture
delle ragionerie in base ad atti formali; 
 
    d) le somme riferibili alle altre spese obbligatorie e d'ordine o
facoltative eventuali e variabili, rimaste insolute; 
 
    e) le somme riferibili a spese di giustizia anticipate coi  fondi
della riscossione e alle vincite al lotto; 
 
    f) i residui di assegnazioni straordinarie,  ai  sensi  dell'art.
36, terzo comma della legge; 
 
    g) le somme di cui  alla  lettera  l)  del  precedente  art.  273
rimaste da pagare al 30 giugno. 
 
  La dimostrazione sara' corredata: per le spese di cui alle  lettere
c) e d) dagli elenchi compilati  dai  competenti  uffici  centrali  e
provinciali  nei  quali  siano  indicati:  il  nome  dei   creditori,
l'oggetto   della   spesa,   le   caratteristiche   di    imputazione
all'esercizio scaduto e la somma dovuta; per le  spese  di  cui  alla
lettera e) da prospetti riassuntivi compilati  per  provincie  o  per
compartimenti e per quelle di cui alla lettera  f)  da  un  raffronto
dello  stanziamento  con  i  pagamenti  effettuati,  munito  di   una
dichiarazione circa la necessita' di conservare il fondo in bilancio. 
 
  Per singole partite la Corte dei conti puo' inoltre richiedere quei
documenti  che  ritenga  indispensabili  per  l'esercizio   del   suo
riscontro. 
 
  Per le spese di cui sia gia' stato disposto nel nuovo esercizio,  e
fino alla data  di  compilazione  del  decreto  di  accertamento  dei
residui, il pagamento in conto residui, puo', negli  elenchi  di  cui
alle lettere c) e d) sostituirsi, alla  indicazione  specifica  delle
singole partite, quella complessiva dell'ammontare  degli  ordinativi
od assegni emessi.