(Regolamento-art. 276)
 
                              Art. 276. 
 
 
  Gli impegni contratti ai termini dell'art. 273 a tutto il 30 giugno
rimangono in vigore, e della parte di essi  che  risulti  non  pagata
alla chiusura dell'esercizio puo', dopo il 1°  luglio,  eseguirsi  la
liquidazione e disporsene il pagamento, purche' non si oltrepassino i
limiti della somma disponibile nel relativo capitolo, e  si  registri
l'importo nell'esercizio nuovo, imputandolo  al  conto  speciale  dei
residui dell'esercizio precedente, anche prima che tali residui siano
definitivamente approvati con  la  legge  sul  rendiconto  consuntivo
dell'esercizio chiuso.