Art. 276. Gli impegni contratti ai termini dell'art. 273 a tutto il 30 giugno rimangono in vigore, e della parte di essi che risulti non pagata alla chiusura dell'esercizio puo', dopo il 1° luglio, eseguirsi la liquidazione e disporsene il pagamento, purche' non si oltrepassino i limiti della somma disponibile nel relativo capitolo, e si registri l'importo nell'esercizio nuovo, imputandolo al conto speciale dei residui dell'esercizio precedente, anche prima che tali residui siano definitivamente approvati con la legge sul rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso.