(Regolamento-art. 277)
 
                              Art. 277. 
 
 
  La liquidazione  delle  spese  dev'essere  appoggiata  a  titoli  e
documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato,
e compilati nelle forme  stabilite  dal  presente  regolamento  e  da
quelli speciali pei vari servizi. 
 
  I conti dei fornitori da unirsi a  corredo  della  liquidazione  di
spese per provviste  del  materiale  mobile  che  viene  affidato  ai
consegnatari di cui e' menzione all'art. 22 del presente regolamento,
debbono portare a corredo un  certificato  del  consegnatario  stesso
attestante il ricevimento del materiale e la inscrizione di esso  nei
relativi inventari. 
 
  L'esemplare dei documenti sui quali e' basata la liquidazione della
spesa e che debbono corredare il titolo di spesa, deve essere  munito
delle volute certificazioni  comprovanti  i  diritti  dei  creditori.
L'altro o gli altri esemplari che la amministrazione deve  conservare
nei propri atti, debbono sempre  rilasciarsi  in  forma  di  semplici
copie autentiche. 
 
  La emissione di duplicati di tali documenti puo' solo aver luogo in
casi eccezionali  e  d'imprescindibile  necessita',  e  con  forme  e
cautele tali da togliere la possibilita' di un duplicato pagamento.