(Regolamento-art. 278)
 
                              Art. 278. 
 
 
  Il pagamento  delle  spese  inscritte  in  bilancio  e  debitamente
liquidate e giustificate viene ordinato: 
 
    a) con assegni  a  favore  dei  creditori,  tratti  sull'istituto
bancario incaricato del servizio di tesoreria; 
 
    b) con aperture di credito a favore  di  funzionari  delegati,  i
quali provvedono sia  col  mezzo  di  assegni  come  alla  precedente
lettera a), sia  direttamente  mediante  prelevazione  di  fondi  dai
crediti medesimi; 
 
    c) con ruoli per le spese fisse cioe' stipendi, pensioni ed altre
d'importo e scadenze determinate; 
 
    d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie delle Stato. 
 
  Per i pagamenti delle spese di giustizia e delle vincite  al  lotto
si osservano le disposizioni degli articoli 454 a  469  del  presente
regolamento e per i  pagamenti  del  debito  pubblico  all'interno  e
all'estero quelle dei successivi articoli 475 a 486.