Art. 278. Il pagamento delle spese inscritte in bilancio e debitamente liquidate e giustificate viene ordinato: a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria; b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi; c) con ruoli per le spese fisse cioe' stipendi, pensioni ed altre d'importo e scadenze determinate; d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie delle Stato. Per i pagamenti delle spese di giustizia e delle vincite al lotto si osservano le disposizioni degli articoli 454 a 469 del presente regolamento e per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero quelle dei successivi articoli 475 a 486.