(Regolamento-art. 281)
 
                              Art. 281. 
 
 
  I titoli di spesa emessi dagli uffici amministrativi centrali  sono
firmati dai ministri competenti o dai funzionari da essi delegati che
sottoscrivono pel ministro. 
 
  La delegazione deve risultare da decreto del ministro sottoposto al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti, ferma l'osservanza
del disposto dell'art. 271 del presente regolamento quando si  tratti
di titoli di spesa che costituiscono atti di impegno.