(Regolamento-art. 282)
 
                              Art. 282 
 
 
  Gli assegni  devono  essere  individuali.  Sono  anche  considerati
individuali quelli emessi per somma indivisa, sebbene  sia  richiesta
la quietanza di piu' persone. 
 
  Possono essere emessi ordinativi diretti collettivi per i pagamenti
da farsi per lo stesso  titolo  distintamente  a  favore  di  diversi
creditori.