(Regolamento-art. 283)
 
                              Art. 283. 
 
 
  Possono  essere  autorizzate,  presso  l'istituto  incaricato   del
servizio di tesoreria, aperture di credito  a  favore  di  funzionari
delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia  in  conto  della
competenza dell'esercizio, sia in conto residui: 
 
    1° spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco
per capitoli, da unirsi alla legge di  approvazione  dello  stato  di
previsione della spesa del ministero delle finanze; 
 
    2° spese da farsi ad economia; 
 
    3° spese fisse ed indennita', quando non  siano  prestabilite  in
somma certa; 
 
    4° assegni fissi e indennita' degli ufficiali,  sottufficiali  ed
uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi
e altre spese per il funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, servizi di rimonta  e
acquisto di cavalli stalloni; 
 
    5° paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a  servizio
dello Stato; 
 
    6° retribuzioni al personale  dell'Amministrazione  delle  poste,
dei telegrafi e dei telefoni; 
 
    7° somme da  pagarsi  all'estero  e  per  fornire  i  fondi  alle
legazioni,  consolati  e  missioni  all'estero,  nonche'  alle   navi
viaggianti fuori dello Stato; 
 
    8° pagamenti in conto, dipendenti da contratti  con  associazioni
cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative,  ovvero
da altri contratti di forniture e lavori pei quali  l'amministrazione
giudichi opportuna tale ferma di pagamento; 
 
    9° spese dai farsi in occorrenze straordinarie per le  quali  sia
indispensabile il pagamento immediato; 
 
    10° ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti  consentano
il pagamento a mezzo di funzionari delegati.