Art. 283. Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio, sia in conto residui: 1° spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze; 2° spese da farsi ad economia; 3° spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa; 4° assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e altre spese per il funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, servizi di rimonta e acquisto di cavalli stalloni; 5° paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato; 6° retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 7° somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato; 8° pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori pei quali l'amministrazione giudichi opportuna tale ferma di pagamento; 9° spese dai farsi in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 10° ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.