(Regolamento-art. 284)
 
                              Art. 284. 
 
 
  Per le spese indicate ai numeri 2, 3, 6 e  9  del  precedente  art.
283, l'apertura di credito puo'  farsi  solo  in  quanto  l'emissione
degli assegni a favore dei creditori, da  parte  dell'amministrazione
centrale,  risulti  incompatibile  con  le  necessita'  dei  servizi.
Siffatta incompatibilita' sara' comprovata da  decreti  motivati  del
ministro o del  capo  dell'amministrazione  centrale.  Per  le  spese
indicate ai detti numeri e per quelle di cui al numero 10,  l'importo
dell'apertura di credito per ciascun capitolo non  puo'  superare  le
lire  250,000,  salvo  i  maggiori  limiti  stabiliti   da   speciali
disposizioni di leggi o regolamenti. 
 
  Per le spese di cui al numero 8  di  detto  articolo  devono  farsi
aperture di credito distintamente per ogni contratto di  fornitura  e
lavoro.