(Regolamento-art. 285)
 
                              Art. 285. 
 
 
  E' in facolta' dell'amministrazione  di  disporre,  per  lo  stesso
oggetto, piu' aperture di credito a favore dello stesso  funzionario,
purche' l'importo complessivo delle somme non ancora giustificate non
superi i limiti stabiliti dall'articolo 284. 
 
  La giustificazione deve risultare  dai  rendiconti  presentati  dai
funzionari delegati.