Art. 285. E' in facolta' dell'amministrazione di disporre, per lo stesso oggetto, piu' aperture di credito a favore dello stesso funzionario, purche' l'importo complessivo delle somme non ancora giustificate non superi i limiti stabiliti dall'articolo 284. La giustificazione deve risultare dai rendiconti presentati dai funzionari delegati.