(Regolamento-art. 286)
 
                              Art. 286. 
 
 
  Al pagamento degli  stipendi  ed  assegni  degli  impiegati,  delle
pensioni, dei fitti, dei cenai, dei canoni e di altre spese d'importo
e scadenza fissi ed accertati, che non sia fatto mediante  ordinativi
diretti ad assegni, si provvede con ordini emessi  dalle  delegazioni
del tesoro, nelle forme stabilite  dal  presente  regolamento,  sulla
base di ruoli compilati dalle competenti amministrazioni  centrali  e
visti dal direttore capo della ragioneria e dalla Corte dei conti. 
 
  I ruoli di spese fisse devono  essere  individuali.  Pero'  possono
essere emessi ruoli collettivi, quando non si riferiscono a  stipendi
ed assegni congeneri, nel caso in cui si tratti di somme per le quali
unico era l'originario avente diritto.