(Regolamento-art. 287)
 
                              Art. 287. 
 
 
  Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi  dalle  amministrazioni
centrali vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti: 
 
    a)  fondi  di  bilancio  da  versare   ai   conti   correnti   di
amministrazioni o gestioni autonome; 
 
    b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio; 
 
    c) somme da versare con imputazione a entrate di bilancio; 
 
    d) somme dovute dallo Stato e da  compensare,  ai  termini  degli
articoli 1285 e 1286 del Codice civile; 
 
    e) ritenute per imposte, tasse, e titoli diversi da versare  allo
Stato o ad enti autonomi; 
 
    f) somme dovute per qualsiasi  altro  titolo  che  non  determini
effettivo movimento di denaro. 
 
  Pure con ordinativi si provvede  al  pagamento  degli  stipendi  ed
assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli o, per i
personali militari, con aperture di credito, nonche' al pagamento  di
ogni altra, spesa che  interessi  il  personale  dell'amministrazione
dello Stato. 
 
  Gli  ordinativi  possono  emettersi  anche  per  il  pagamento   di
qualsiasi altra spesa quando l'amministrazione lo giudichi opportuno.