(Codice Penale-art. 416 bis.1)
                           Art. 416-bis.1 
 
((  (Circostanze  aggravanti  e  attenuanti  per  reati  connessi  ad
                        attivita' mafiose).)) 
 
  ((Per i delitti punibili con pena diversa  dall'ergastolo  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al
fine di  agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 
 
  Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste   dagli
articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo  comma
non possono essere  ritenute  equivalenti  o  prevalenti  rispetto  a
questa e le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'  di  pena
risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 
 
  Per i delitti di cui all'articolo 416-bis  e  per  quelli  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso, nei
confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli  altri,  si  adopera
per evitare che l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a  conseguenze
ulteriori anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi  decisivi  per  la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione  o  la  cattura  degli
autori dei reati, la pena  dell'ergastolo  e'  sostituita  da  quella
della reclusione da  dodici  a  venti  anni  e  le  altre  pene  sono
diminuite da un terzo alla meta'. 
 
  Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le  disposizioni
di cui al primo e secondo comma.))