Art. 337 (Formalita' relative al sequestro) Nel corso dell'istruzione il giudice puo' disporre anche d'ufficio con decreto il sequestro di cose pertinenti al reato. Al sequestro il giudice puo' procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Puo' anche delegare con lo stesso decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.