(Codice di procedura penale-art. 337)
 
                              Art. 337 
 
                 (Formalita' relative al sequestro) 
 
  Nel corso dell'istruzione il giudice puo' disporre anche  d'ufficio
con decreto il sequestro di cose pertinenti al reato. Al sequestro il
giudice puo' procedere personalmente e  occorrendo  con  l'assistenza
della forza pubblica. Puo' anche delegare con lo  stesso  decreto  un
ufficiale di polizia giudiziaria.