(Codice di procedura penale-art. 338)
 
                              Art. 338 
 
             (Sequestro in uffici postali o telegrafici) 
 
  Il giudice puo' disporre  il  sequestro,  negli  uffici  postali  o
telegrafici, di lettere, pieghi,  pacchi,  valori,  telegrammi  o  di
altri oggetti  di  corrispondenza,  che  abbia  ragione  di  ritenere
spediti dall'imputato o a lui diretti anche sotto nome diverso o  per
mezzo di persona diversa o che comunque possano avere  relazione  con
il reato. 
 
  Quando al sequestro procede un ufficiale  di  polizia  giudiziaria,
questi deve  rimettere  al  giudice  gli  oggetti  di  corrispondenza
sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del
loro contenuto.