Art. 338 (Sequestro in uffici postali o telegrafici) Il giudice puo' disporre il sequestro, negli uffici postali o telegrafici, di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o di altri oggetti di corrispondenza, che abbia ragione di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possano avere relazione con il reato. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve rimettere al giudice gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.