(Codice di procedura penale-art. 339)
 
                              Art. 339 
 
                    (Accesso a uffici telefonici) 
 
  Il giudice puo' accedere  agli  uffici  o  impianti  telefonici  di
pubblico  servizio   per   trasmettere,   intercettare   o   impedire
comunicazioni  o  assumerne  cognizione.  Puo'  anche  delegarvi  con
decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.