(Codice di procedura penale-art. 342)
 
                              Art. 342 
 
(Dovere di esibizione da parte dei  pubblici  ufficiali  e  di  altre
                              persone) 
 
  I pubblici ufficiali e impiegati, gli  incaricati  di  un  pubblico
servizio e le persone indicate nell'articolo  351  devono  consegnare
immediatamente all'Autorita' giudiziaria, che  ne  faccia  richiesta,
gli atti e i documenti, anche in originale se cosi'  e'  ordinato,  e
ogni altra cosa  esistente  presso  di  essi  per  ragione  del  loro
ufficio, incarico, professione od  arte,  salvo  che  dichiarino  per
iscritto anche senza motivazione che si tratta di segreto politico  o
militare, ovvero di segreto d'ufficio o professionale. 
 
  Quando la dichiarazione concerne un segreto  politico  o  militare,
l'Autorita' procedente, se non la ritiene fondata, provvede  a  norma
del secondo capoverso dell'articolo 352. 
 
  Quando  la  dichiarazione   concerne   un   segreto   d'ufficio   o
professionale, l'Autorita' procedente, se  non  la  ritiene  fondata,
puo' ordinare il sequestro.