Art. 342 (Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e di altre persone) I pubblici ufficiali e impiegati, gli incaricati di un pubblico servizio e le persone indicate nell'articolo 351 devono consegnare immediatamente all'Autorita' giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se cosi' e' ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione del loro ufficio, incarico, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto anche senza motivazione che si tratta di segreto politico o militare, ovvero di segreto d'ufficio o professionale. Quando la dichiarazione concerne un segreto politico o militare, l'Autorita' procedente, se non la ritiene fondata, provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352. Quando la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio o professionale, l'Autorita' procedente, se non la ritiene fondata, puo' ordinare il sequestro.