(Codice di procedura penale-art. 343)
 
                              Art. 343 
 
                  (Copie di documenti sequestrati) 
 
  Il giudice puo' far estrarre  copie  degli  atti  e  dei  documenti
sequestrati,  restituendo  gli  originali,  e,  quando  mantiene   il
sequestro di questi, puo' autorizzare  il  cancelliere  a  rilasciare
gratuitamente copie autentiche a coloro che li avevano in deposito. 
 
  I  pubblici  ufficiali  possono  rilasciare   copie,   estratti   o
certificati dei documenti loro restituiti dal giudice in originale  o
in  copia,  ma  devono  fare  menzione  in  tali  copie,  estratti  o
certificati del sequestro esistente. 
 
  In ogni caso a persona o  l'ufficio,  presso  cui  fu  eseguito  il
sequestro,  ha  diritto  di  avere   un   certificato   dell'avvenuto
sequestro. 
 
  Se il documento sequestrato fa parte di un volume o registro da cui
non possa essere separato, e il giudice non ritiene di farne estrarre
copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario.  Il
cancelliere  con   l'autorizzazione   del   giudice   spedisce   agli
interessati che li richiedano copie,  estratti  o  certificati  delle
parti del volume  o  registro  non  soggette  al  sequestro,  facendo
menzione del sequestro parziale nelle copie,  negli  estratti  e  nei
certificati. 
 
  Al depositario o detentore e' consegnata  gratuitamente,  nel  caso
preveduto dal capoverso  precedente,  copia  autentica  del  processo
verbale di sequestro.