Art. 343 (Copie di documenti sequestrati) Il giudice puo' far estrarre copie degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando mantiene il sequestro di questi, puo' autorizzare il cancelliere a rilasciare gratuitamente copie autentiche a coloro che li avevano in deposito. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dal giudice in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente. In ogni caso a persona o l'ufficio, presso cui fu eseguito il sequestro, ha diritto di avere un certificato dell'avvenuto sequestro. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o registro da cui non possa essere separato, e il giudice non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il cancelliere con l'autorizzazione del giudice spedisce agli interessati che li richiedano copie, estratti o certificati delle parti del volume o registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati. Al depositario o detentore e' consegnata gratuitamente, nel caso preveduto dal capoverso precedente, copia autentica del processo verbale di sequestro.