Art. 344 (Custodia delle cose sequestrate) Le cose sequestrate sono date in custodia al cancelliere. Se il giudice riconosce che non e' possibile o che non conviene custodirle nella cancelleria, puo' ordinare che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, che non sia una delle persone indicate nell'articolo 159. All'atto della consegna il giudice avverte il custode dell'obbligo di conservare e di presentare le cose ad ogni richiesta dell'Autorita' giudiziaria, e delle pene comminate dal codice penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Puo' anche imporre al custode una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta e' fatta menzione nel processo verbale. La cauzione e' ricevuta, con separato processo verbale, dal cancelliere.