(Codice di procedura penale-art. 344)
 
                              Art. 344 
 
                  (Custodia delle cose sequestrate) 
 
  Le cose sequestrate sono date in custodia al cancelliere. 
 
  Se il giudice riconosce che non e' possibile  o  che  non  conviene
custodirle nella cancelleria, puo' ordinare che la  custodia  avvenga
in luogo  diverso,  determinandone  il  modo  e  nominando  un  altro
custode, che non sia una delle persone  indicate  nell'articolo  159.
All'atto della consegna il giudice avverte il custode dell'obbligo di
conservare e di presentare le cose ad ogni  richiesta  dell'Autorita'
giudiziaria, e  delle  pene  comminate  dal  codice  penale  per  chi
trasgredisce ai doveri della custodia. Puo' anche imporre al  custode
una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e  della
cauzione imposta e' fatta menzione nel processo verbale. La  cauzione
e' ricevuta, con separato processo verbale, dal cancelliere.