Art. 345 (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate; cose deperibili) Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio d'istruzione e con le sottoscrizioni del giudice e del cancelliere. Il giudice fa estrarre copia del documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi, o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti, e fa custodire in cancelleria gli originali dei documenti, disponendo quanto alle cose in conformita' dell'articolo precedente. Se si tratta di cose che possono alterarsi, il giudice ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.