(Codice di procedura penale-art. 345)
 
                              Art. 345 
 
  (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate; cose deperibili) 
 
  Le cose sequestrate  si  assicurano  con  il  sigillo  dell'ufficio
d'istruzione e con le sottoscrizioni del giudice e del cancelliere. 
 
  Il giudice fa estrarre copia del documenti e fa eseguire fotografie
o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi,  o
che sono di difficile custodia, le unisce agli atti, e  fa  custodire
in cancelleria gli originali dei documenti,  disponendo  quanto  alle
cose in conformita' dell'articolo precedente. 
 
  Se si tratta di cose che possono alterarsi, il giudice  ne  ordina,
secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.