Art. 346 (Rimozione e riapposizione dei sigilli) Il giudice, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identita' e l'integrita' con l'assistenza del cancelliere. Dopo compiuto l'atto per cui fu necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dal cancelliere in presenza del giudice. Il giudice e il cancelliere appongono presso il sigillo la data e la loro sottoscrizione. Per quanto non e' preveduto da questo capo, si osservano le norme degli articoli 622 e seguenti.