(Codice di procedura penale-art. 346)
 
                              Art. 346 
 
               (Rimozione e riapposizione dei sigilli) 
 
  Il giudice, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne
verifica  prima  l'identita'  e  l'integrita'  con  l'assistenza  del
cancelliere. Dopo compiuto l'atto per cui fu necessaria la  rimozione
dei sigilli,  le  cose  sequestrate  sono  nuovamente  sigillate  dal
cancelliere in presenza del giudice.  Il  giudice  e  il  cancelliere
appongono presso il sigillo la data e la loro sottoscrizione. 
 
  Per quanto non e' preveduto da questo capo, si osservano  le  norme
degli articoli 622 e seguenti.