(Codice di procedura penale-art. 347)
 
                              Art. 347 
 
               (Ordine di sequestro dopo l'istruzione) 
 
  Quando nel corso dell'istruzione non e' stato possibile eseguire in
tutto o in parte il sequestro delle  cose  pertinenti  al  reato,  il
sequestro e' ordinato appena ne risulta la possibilita', in qualsiasi
grado del giudizio, dal presidente o  dal  pretore  anche  d'ufficio.
Divenuta irrevocabile la sentenza di  condanna,  il  sequestro  delle
dette cose e' ordinato anche d'ufficio  dal  giudice  competente  per
l'esecuzione, in qualsiasi momento se ne  presenti  la  possibilita',
nonostante  che  la  pena  sia  scontata  o  altrimenti  estinta.  Si
osservano, in quanto siano  applicabili,  le  norme  stabilite  negli
articoli precedenti, e per la restituzione delle cose sequestrate  si
applicano le disposizioni degli articoli 622 e seguenti.