Art. 347 (Ordine di sequestro dopo l'istruzione) Quando nel corso dell'istruzione non e' stato possibile eseguire in tutto o in parte il sequestro delle cose pertinenti al reato, il sequestro e' ordinato appena ne risulta la possibilita', in qualsiasi grado del giudizio, dal presidente o dal pretore anche d'ufficio. Divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il sequestro delle dette cose e' ordinato anche d'ufficio dal giudice competente per l'esecuzione, in qualsiasi momento se ne presenti la possibilita', nonostante che la pena sia scontata o altrimenti estinta. Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli articoli precedenti, e per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le disposizioni degli articoli 622 e seguenti.