Art. 172. (Articoli 4, comma 2°, e 5 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 21, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 44, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Le lauree e i diplomi conferiti dalle Universita' e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale e' conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che: a) abbiano conseguito presso Universita' o Istitui superiori la laurea o il diploma corrispondente; b) abbiano superato, nel corso degli studi pel conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.