(Testo unico-art. 172)
                              Art. 172. 
 
(Articoli 4, comma 2°, e 5 R. decreto 30 settembre 1923,  n.  2102  -
Art. 2, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927,  n.  2135  -
Art. 21, R. decreto-legge 3 luglio  1930,  n.  1176  -  Art.  44,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Le lauree e i diplomi conferiti dalle Universita' e dagli  Istituti
superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. 
  L'abilitazione all'esercizio professionale e' conferita in  seguito
ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che: 
  a) abbiano conseguito presso Universita'  o  Istitui  superiori  la
laurea o il diploma corrispondente; 
  b) abbiano superato, nel corso degli studi  pel  conseguimento  del
detto titolo,  gli  esami  di  profitto  nelle  discipline  che  sono
determinate per regolamento.