(Testo unico-art. 173)
                              Art. 173. 
 
           (Art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909). 
 
  La tabella L annessa al presente T. U. determina le professioni per
esercitare le quali e' necessario aver superato l'esame di  Stato,  e
le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi. 
  L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Universita' e  gli
Istituti superiori potranno conferire,  a  norma  dell'articolo  167,
agli effetti della eventuale  ammissione  agli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio di ciascuna  delle  professioni  di  cui
alla predetta tabella, sara' determinata successivamente per  decreto
Reale. 
  Nessuno  puo'  essere   iscritto   negli   albi   per   l'esercizio
professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato.